Art. 3
Elenco dei contatti
In vigore dal 23 apr 2025
Elenco dei contatti
1. L’autorità di vigilanza su base consolidata istituisce e mantiene un elenco dei contatti contenente tutti i dati di contatto e un elenco dei contatti di emergenza contenente tutti i dati di contatto e i dati per i contatti fuori dell’orario di lavoro nelle situazioni di emergenza e comunica tali elenchi ai membri e agli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza utilizzando il modello di cui all’allegato II. L’elenco dei contatti e quello dei contatti di emergenza sono allegati agli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/791.
2. I membri del collegio delle autorità di vigilanza forniscono i propri dati di contatto e i dati per i contatti fuori dell’orario di lavoro all’autorità di vigilanza su base consolidata e le comunicano senza indebito ritardo qualsiasi variazione dei dati stessi.
3. Dopo aver ricevuto le informazioni relative a una variazione di cui al paragrafo 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata comunica senza indebito indugio ai membri e agli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza una versione aggiornata dell’elenco dei contatti o dell’elenco dei contatti di emergenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:790:oj#art-3