Art. 3 · Elenco dei contatti

Art. 3

Elenco dei contatti

In vigore dal 23 apr 2025
Elenco dei contatti 1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata istituisce e mantiene un elenco dei contatti contenente tutti i dati di contatto e un elenco dei contatti di emergenza contenente tutti i dati di contatto e i dati per i contatti fuori dell’orario di lavoro nelle situazioni di emergenza e comunica tali elenchi ai membri e agli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza utilizzando il modello di cui all’allegato II. L’elenco dei contatti e quello dei contatti di emergenza sono allegati agli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/791. 2.   I membri del collegio delle autorità di vigilanza forniscono i propri dati di contatto e i dati per i contatti fuori dell’orario di lavoro all’autorità di vigilanza su base consolidata e le comunicano senza indebito ritardo qualsiasi variazione dei dati stessi. 3.   Dopo aver ricevuto le informazioni relative a una variazione di cui al paragrafo 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata comunica senza indebito indugio ai membri e agli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza una versione aggiornata dell’elenco dei contatti o dell’elenco dei contatti di emergenza.
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