Art. 2

Istituzione dei collegi delle autorità di vigilanza

In vigore dal 23 apr 2025
Istituzione dei collegi delle autorità di vigilanza 1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata invia la richiesta di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/791 alle autorità di cui a tale articolo e fissa un termine per l’accettazione. Le autorità che ricevono una richiesta di cui al primo comma acquisiscono lo status di membri del collegio delle autorità di vigilanza dopo aver accettato la richiesta o, se non sono state sollevate obiezioni entro il termine per l’accettazione, alla scadenza del termine. 2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata invia una notifica alle autorità che hanno accettato la richiesta di cui al paragrafo 1. La notifica contiene quanto segue: a) l’elenco delle autorità alle quali l’autorità di vigilanza su base consolidata propone di chiedere di diventare osservatori del collegio delle autorità di vigilanza a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2025/791; b) l’elenco delle autorità alle quali l’autorità di vigilanza su base consolidata propone di chiedere che diventino osservatori del collegio delle autorità di vigilanza a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791; c) la proposta relativa alle condizioni per la partecipazione degli osservatori di cui alle lettere a) e b) al collegio delle autorità di vigilanza; d) per quanto riguarda le autorità di vigilanza dei paesi terzi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e all’, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2025/791, il parere dell’autorità di vigilanza su base consolidata relativo alla valutazione dell’equivalenza dei requisiti di riservatezza applicabili all’autorità di vigilanza del paese terzo. 3.   Nella notifica di cui al paragrafo 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata fissa un termine adeguato entro cui qualsiasi membro dissenziente del collegio delle autorità di vigilanza può esprimere e motivare pienamente per iscritto le proprie obiezioni alla proposta o al parere dell’autorità di vigilanza su base consolidata di cui al suddetto paragrafo, lettere b), c) o d). Se non sono sollevate obiezioni entro tale termine, si ritiene che i membri del collegio delle autorità di vigilanza siano d’accordo sulla proposta o sul parere. 4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata avvia un dialogo con qualsiasi membro dissenziente di cui al paragrafo 3, con la partecipazione dell’ABE e degli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza, a seconda dei casi, al fine di raggiungere un accordo. 5.   Previo accordo di tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza sulla proposta e sul parere di cui al paragrafo 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette alle autorità di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791 la richiesta di diventare osservatori del collegio delle autorità di vigilanza e fissa un termine per l’accettazione. La richiesta è accompagnata dalle condizioni per la partecipazione degli osservatori. Le autorità di cui al primo comma acquisiscono lo status di osservatori del collegio delle autorità di vigilanza dopo aver accettato la richiesta e le condizioni per la partecipazione degli osservatori o alla scadenza del termine per l’accettazione se non hanno sollevato obiezioni entro tale termine. 6.   Le autorità di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791 possono chiedere di diventare osservatori di un collegio delle autorità di vigilanza. La richiesta è inviata all’autorità di vigilanza su base consolidata. Se l’autorità di vigilanza su base consolidata decide di chiedere a tali autorità di partecipare al collegio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatori, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:790:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo