Art. 1

Classificazione di un gruppo di enti

In vigore dal 23 apr 2025
Classificazione di un gruppo di enti 1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata sottopone il progetto di classificazione predisposto a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2025/791 della Commissione (7) alle autorità in possesso dei requisiti necessari per diventare membri del collegio delle autorità di vigilanza conformemente all’, paragrafo 1, del predetto regolamento (in appresso «membri potenziali del collegio delle autorità di vigilanza»), invitandole a formulare pareri e indicando un termine adeguato per la relativa presentazione. 2.   Ai fini della classificazione, e fatto salvo l’articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base consolidata valuta tutti i pareri espressi dai membri potenziali del collegio delle autorità di vigilanza. 3.   Immediatamente dopo aver messo a punto la classificazione, l’autorità di vigilanza su base consolidata la trasmette a tutti i membri potenziali del collegio delle autorità di vigilanza. 4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata aggiorna la classificazione, conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 almeno su base annuale. La classificazione è aggiornata con maggiore frequenza in caso di cambiamenti significativi nella struttura del gruppo di enti. 5.   L’autorità di vigilanza su base consolidata utilizza il modello di cui all’allegato I per stabilire e aggiornare la classificazione.
Storico versioni

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