Art. 5

Accesso al fascicolo e uso dei documenti

In vigore dal 16 apr 2025
Accesso al fascicolo e uso dei documenti 1.   Su richiesta, l’ESMA concede l’accesso al fascicolo alla persona oggetto delle indagini cui il funzionario incaricato delle stesse o l’ESMA ha trasmesso una sintesi delle conclusioni. L’ESMA autorizza l’accesso a seguito della notifica della sintesi delle conclusioni. 2.   I documenti del fascicolo consultati sono usati dalla persona di cui al paragrafo 1 soltanto ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l’applicazione del regolamento (UE) 2023/2631.
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