Art. 4
Norme procedurali cui l’ESMA deve attenersi per quanto riguarda le decisioni provvisorie sulle misure di vigilanza
In vigore dal 16 apr 2025
Norme procedurali cui l’ESMA deve attenersi per quanto riguarda le decisioni provvisorie sulle misure di vigilanza
1. Una volta adottata una decisione provvisoria di cui all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2631, l’ESMA la notifica immediatamente alla persona soggetta alla decisione. L’ESMA fissa un termine ragionevole di almeno quattro settimane entro il quale la persona sottoposta alla decisione provvisoria può presentare osservazioni scritte su tale decisione. L’ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.
2. Su richiesta, l’ESMA concede alla persona sottoposta alla decisione provvisoria l’accesso al fascicolo. I documenti del fascicolo consultati sono usati soltanto ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l’applicazione del regolamento (UE) 2023/2631.
3. L’ESMA può invitare a un’audizione la persona soggetta alla decisione provvisoria. La persona soggetta alla decisione provvisoria può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.
4. L’ESMA adotta la decisione definitiva di cui all’articolo 59, paragrafo 1, all’articolo 60, paragrafo 1, e all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 non appena possibile dopo l’adozione della decisione provvisoria. Se, dopo aver sentito la persona soggetta alla decisione provvisoria, ritiene che tale persona abbia commesso una violazione di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631, l’ESMA adotta una decisione di conferma che impone una o più misure di vigilanza di cui all’articolo 59 di tale regolamento. L’ESMA notifica immediatamente tale decisione di conferma alla persona soggetta alla decisione provvisoria.
Se l’ESMA adotta una decisione definitiva che non conferma la decisione provvisoria, quest’ultima viene considerata abrogata.
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