Art. 3

Norme procedurali nei procedimenti per violazione cui l’ESMA deve attenersi per quanto riguarda le penalità di mora

In vigore dal 16 apr 2025
Norme procedurali nei procedimenti per violazione cui l’ESMA deve attenersi per quanto riguarda le penalità di mora 1.   Prima di imporre una penalità di mora a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2023/2631, l’ESMA fornisce alla persona oggetto delle indagini una sintesi delle conclusioni in cui espone i motivi dell’imposizione di tale penalità e indica il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi fissa un termine ragionevole di almeno quattro settimane entro il quale la persona interessata dal procedimento può presentare osservazioni scritte. L’ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine. 2.   L’ESMA può invitare a un’audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche. 3.   La decisione di cui all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 indica la base giuridica e le motivazioni della decisione nonché l’importo e la data d’inizio della penalità di mora. 4.   L’ESMA non infligge più penalità di mora una volta che il verificatore esterno o la persona interessata dal procedimento si siano conformati alla pertinente decisione di cui all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631.
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Norme procedurali nei procedimenti per violazione cui l’ESMA deve attenersi per quanto riguarda le penalità di mora (Art. 3 Regolamento (UE) 2025/754) — Testo vigente | Portale Normativo