Art. 2

Norme procedurali cui l’ESMA deve attenersi per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie e le misure di vigilanza

In vigore dal 16 apr 2025
Norme procedurali cui l’ESMA deve attenersi per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie e le misure di vigilanza 1.   Il funzionario incaricato delle indagini presenta all’ESMA i documenti seguenti: a) la sintesi delle conclusioni e una copia della stessa inviata dal funzionario incaricato alla persona oggetto delle indagini; b) copia delle osservazioni scritte trasmesse dalla persona oggetto delle indagini; c) il verbale delle eventuali audizioni. 2.   Se un fascicolo è incompleto, l’ESMA presenta al funzionario incaricato delle indagini una richiesta motivata di documenti supplementari. 3.   Se reputa che i fatti esposti nella sintesi delle conclusioni del funzionario incaricato delle indagini non costituiscano una o più violazioni di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631, l’ESMA decide di chiudere il caso. L’ESMA notifica la decisione di chiudere il caso alla persona oggetto delle indagini. 4.   Se condivide in tutto o in parte le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l’ESMA ne informa la persona oggetto delle indagini. Tale comunicazione fissa un termine entro cui la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte; il termine è di almeno due settimane se l’ESMA concorda con tutte le conclusioni e di almeno quattro settimane se non concorda con tutte le conclusioni. L’ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine. 5.   L’ESMA può invitare a un’audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. La persona oggetto delle indagini può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche. 6.   Se decide che una persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 e se ha adottato una decisione che impone una sanzione pecuniaria conformemente all’articolo 60 del medesimo regolamento, l’ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona alla quale è inflitta la sanzione.
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