Art. 7

Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni

In vigore dal 16 apr 2025
Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni 1.   La facoltà dell’ESMA di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) 2023/2631 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni. 2.   Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è calcolato dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva. 3.   Il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni è interrotto da qualsiasi azione dell’ESMA volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni di pagamento della sanzione pecuniaria o della penalità di mora. 4.   Ciascuna interruzione a norma del paragrafo 3 fa decorrere un nuovo termine di prescrizione di cui al paragrafo 1. 5.   Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è sospeso: a) durante il periodo concesso per il pagamento; b) fintantoché l’esecuzione del pagamento è sospesa in attesa di una decisione della commissione di ricorso dell’ESMA ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 65 del regolamento (UE) 2023/2631.
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