Art. 8

Riscossione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora

In vigore dal 16 apr 2025
Riscossione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora 1.   L’ESMA deposita gli importi delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora su un conto fruttifero aperto dall’Autorità fino a quando tali sanzioni e penalità non diventano definitive. Qualora riscuota in parallelo più sanzioni pecuniarie e penalità di mora, l’ESMA provvede affinché tali sanzioni e penalità siano depositate in conti o sottoconti distinti. Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora pagate non sono iscritte nel bilancio dell’ESMA né registrate come disponibilità di bilancio. 2.   Una volta appurato che le sanzioni pecuniarie o le penalità di mora sono ormai definitive dopo l’esaurimento di tutte le vie di ricorso, l’ESMA trasferisce alla Commissione gli importi in questione e gli eventuali interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio generale dell’Unione. 3.   L’ESMA riferisce periodicamente alla Commissione in merito all’importo delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora inflitte e al loro stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:754:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riscossione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora (Art. 8 Regolamento (UE) 2025/754) — Testo vigente | Portale Normativo