Art. 8
Riscossione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora
In vigore dal 16 apr 2025
Riscossione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora
1. L’ESMA deposita gli importi delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora su un conto fruttifero aperto dall’Autorità fino a quando tali sanzioni e penalità non diventano definitive. Qualora riscuota in parallelo più sanzioni pecuniarie e penalità di mora, l’ESMA provvede affinché tali sanzioni e penalità siano depositate in conti o sottoconti distinti. Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora pagate non sono iscritte nel bilancio dell’ESMA né registrate come disponibilità di bilancio.
2. Una volta appurato che le sanzioni pecuniarie o le penalità di mora sono ormai definitive dopo l’esaurimento di tutte le vie di ricorso, l’ESMA trasferisce alla Commissione gli importi in questione e gli eventuali interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio generale dell’Unione.
3. L’ESMA riferisce periodicamente alla Commissione in merito all’importo delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora inflitte e al loro stato.
Storico versioni
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