Art. 4

Correzioni

In vigore dal 16 apr 2025
Correzioni Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità, quando l’allocazione dei proventi viene corretta dopo la pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/2631, aggiornano immediatamente tali informazioni e le pubblicano senza indebito ritardo.
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