Art. 2

Frequenza dell’informativa

In vigore dal 16 apr 2025
Frequenza dell’informativa 1.   Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili che scelgono di comunicare volontariamente le informazioni di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/2631 lo fanno per ciascun periodo di 12 mesi fino alla data dell’allocazione integrale dei proventi di tali obbligazioni. Gli emittenti di obbligazioni legate alla sostenibilità che scelgono di comunicare volontariamente tali informazioni lo fanno per ciascun periodo di 12 mesi fino all’ultima osservazione riguardante l’obiettivo di sostenibilità. 2.   Il primo periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 1 decorre dalla data di emissione delle obbligazioni in questione. 3.   Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità possono fissare la data di fine del primo periodo di riferimento all’ultimo giorno dell’anno civile o dell’esercizio finanziario di emissione. 4.   Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità che ottengono una verifica esterna della loro informativa periodica post-emissione pubblicano tali informazioni post-emissione entro 270 giorni dalla fine di ciascun periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 1. 5.   Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità che non ottengono una verifica esterna della loro informativa periodica post-emissione pubblicano tali informazioni post-emissione entro 150 giorni dalla fine di ciascun periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:753:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo