Art. 3
Pubblicazione sui siti web degli emittenti
In vigore dal 16 apr 2025
Pubblicazione sui siti web degli emittenti
1. Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità comunicano le informazioni di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/2631 sul loro sito web utilizzando i modelli di cui all’.
L’informativa, comprese eventuali modifiche o correzioni, è disponibile gratuitamente per almeno 12 mesi dopo la scadenza delle obbligazioni in questione.
2. Le informazioni di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/2631 sono pubblicate, a scelta dell’emittente delle obbligazioni in questione, in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale oppure:
a)
se le obbligazioni sono offerte al pubblico o sono ammesse alla negoziazione in un solo Stato membro, in una lingua accettata dall’autorità competente di tale Stato membro;
b)
se le obbligazioni sono offerte al pubblico o sono ammesse alla negoziazione in due o più Stati membri, in una lingua accettata dall’autorità competente di ciascuno di tali Stati membri.
3. In deroga al paragrafo 2, se per le obbligazioni in questione è stato pubblicato un prospetto a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le informazioni di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/2631 sono pubblicate nella lingua o nelle lingue di tale prospetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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