Art. 5

Notifica alle autorità competenti e mezzi di comunicazione

In vigore dal 16 apr 2025
Notifica alle autorità competenti e mezzi di comunicazione 1.   Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità notificano alle loro autorità competenti, per via elettronica e senza indebito ritardo dopo ciascuna pubblicazione: a) la pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/2631; b) la pubblicazione degli aggiornamenti di cui all’; c) il collegamento ipertestuale al sito web in cui tali informazioni sono state pubblicate. 2.   Le autorità competenti creano un punto di contatto che fungerà da destinatario di tutte le notifiche effettuate dall’emittente a norma del paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:753:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo