Art. 11

Impegno

In vigore dal 7 mar 2025
Impegno 1.   Gli esperti si impegnano ad agire nell’interesse pubblico e nel rispetto dei principi di cui agli articoli da 10 a 13. A tal fine firmano una dichiarazione di impegno. 2.   Gli esperti rispondono alle richieste e alle altre comunicazioni del presidente e del segretariato. Essi dedicano l’impegno necessario al completamento dei compiti loro assegnati, al meglio delle loro capacità ed entro i termini definiti nel regolamento interno di cui all’.
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Impegno (Art. 11 Regolamento (UE) 2025/454) — Testo vigente | Portale Normativo