Art. 8
Regolamento interno
In vigore dal 7 mar 2025
Regolamento interno
1. Il gruppo di esperti scientifici adotta un regolamento interno deliberando a maggioranza semplice dei propri membri, su proposta e d’intesa con il segretariato.
2. Il regolamento interno del gruppo di esperti scientifici prevede, tra l’altro:
a)
procedure per lo svolgimento dei compiti del gruppo di esperti scientifici di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689;
b)
norme che garantiscono l’applicazione dei principi stabiliti agli articoli da 10 a 13 del presente regolamento;
c)
norme relative alla votazione, anche mediante procedura di approvazione tacita.
3. Il gruppo di esperti scientifici, d’intesa con il segretariato, riesamina il regolamento interno almeno ogni due anni per quanto riguarda il suo contributo a un funzionamento efficace del gruppo di esperti scientifici e, se necessario, lo aggiorna.
4. Il regolamento interno è accessibile al pubblico su un apposito sito web della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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