Art. 7
Svolgimento dei compiti e preparazione dei documenti
In vigore dal 7 mar 2025
Svolgimento dei compiti e preparazione dei documenti
1. La Commissione, in consultazione con il presidente, nomina i membri del gruppo di esperti scientifici incaricati dello svolgimento dei relativi compiti sulla base delle competenze, della disponibilità e di altri fattori pertinenti per lo svolgimento efficiente del compito in questione, compresi eventuali conflitti di interessi e preoccupazioni in materia di sicurezza. I membri del gruppo di esperti scientifici sono consultati prima della loro potenziale nomina e hanno la possibilità di manifestare interesse per la stessa.
2. Per ciascun compito a norma dell’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689, la Commissione, in consultazione con il presidente, può nominare un relatore e due contributori. I membri del gruppo di esperti scientifici possono decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa, di preparare segnalazioni qualificate a norma dell’articolo 90 del regolamento (UE) 2024/1689 o altri compiti del gruppo di esperti scientifici.
3. Qualora non sia più in grado di svolgere efficacemente il compito assegnatogli, l’esperto ne informa la Commissione, che nomina un altro membro del gruppo di esperti scientifici in consultazione con il presidente alle condizioni di cui al paragrafo 1.
4. Qualora nomini un esperto del gruppo di esperti scientifici per effettuare valutazioni per suo conto a norma dell’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689, la Commissione valuta se tale nomina possa incidere sulla capacità dell’esperto di svolgere in modo indipendente, imparziale e obiettivo un compito attualmente assegnatogli nell’ambito del gruppo di esperti scientifici. Qualora la Commissione concluda che tale nomina potrebbe incidere negativamente su tale capacità, l’esperto è esonerato dal compito in questione attualmente assegnatogli, che è assegnato a un altro membro del gruppo di esperti scientifici alle condizioni di cui al paragrafo 1.
5. Il gruppo di esperti scientifici può condurre audizioni tematiche con i portatori di interessi al fine di raccogliere elementi probatori per la preparazione dei suoi compiti a norma dell’articolo 68, paragrafo 3, e dell’articolo 90 del regolamento (UE) 2024/1689. A tal fine il presidente, su richiesta di almeno tre membri del gruppo di esperti scientifici, può chiedere al segretariato di organizzare tali audizioni. La partecipazione a tali audizioni e le relative conclusioni sono rese pubbliche su un apposito sito web della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:454:oj#art-7