Art. 10
Indipendenza, imparzialità e obiettività
In vigore dal 7 mar 2025
Indipendenza, imparzialità e obiettività
1. Gli esperti sono nominati o assegnati a titolo personale. Essi non possono delegare le loro responsabilità a nessun’altra persona.
2. Gli esperti sono indipendenti da qualsiasi fornitore di sistemi di IA o di modelli di IA per finalità generali ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689; di conseguenza, per tutta la durata del mandato di cui all’, l’esperto non dovrà né avere un rapporto contrattuale con tale fornitore né esserne un dipendente in quanto ciò potrebbe pregiudicarne l’indipendenza, l’imparzialità e l’obiettività.
3. Gli esperti presentano una dichiarazione di interessi indicante gli eventuali interessi che possono compromettere o essere ragionevolmente percepiti come tali da compromettere la loro indipendenza, la loro imparzialità e la loro obiettività, comprese eventuali circostanze rilevanti connesse ai loro familiari stretti. Un modello per tale dichiarazione di interessi è allegato all’invito a manifestare interesse e la dichiarazione di interessi è presentata come parte integrante della domanda.
4. Gli esperti aggiornano le loro dichiarazioni di interessi:
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prima della nomina nel gruppo di esperti scientifici o prima dell’iscrizione nell’elenco di riserva;
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ogniqualvolta si verifichi un cambiamento di circostanze.
5. Qualora gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 non siano rispettati, l’ufficio per l’IA può adottare tutte le misure appropriate, compresa la destituzione dell’esperto dal gruppo di esperti scientifici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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