Art. 4

Durata del mandato

In vigore dal 7 mar 2025
Durata del mandato 1.   Gli esperti sono nominati membri del gruppo di esperti scientifici per un periodo limitato di due anni, con possibilità di rinnovi. 2.   Qualora un esperto presenti le dimissioni o non soddisfi più le condizioni di cui agli del presente regolamento o all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione lo può destituire. 3.   Qualora un esperto sia destituito durante il suo mandato, per il periodo residuo la Commissione nomina un sostituto tra gli esperti iscritti nell’elenco di riserva o, se necessario, a seguito di un invito a manifestare interesse. Nel nominare un sostituto, la Commissione mira a garantire la continuità delle competenze, la rappresentanza geografica e l’equilibrio di genere.
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