Art. 3

Criteri di selezione e composizione del gruppo di esperti scientifici

In vigore dal 7 mar 2025
Criteri di selezione e composizione del gruppo di esperti scientifici 1.   Gli esperti sono nominati nel gruppo di esperti scientifici a seguito di un invito a manifestare interesse, sulla base dei criteri di selezione stabiliti in tale invito. 2.   Per ciascun mandato di cui all’ il numero di esperti è determinato dalla Commissione, in consultazione con il consiglio europeo per l’intelligenza artificiale («consiglio per l’IA»), e stabilito nell’invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 1. Il numero di esperti del gruppo di esperti scientifici non è in nessun caso superiore a 60. 3.   Gli esperti sono selezionati in base alla necessità di garantire: a) competenze scientifiche, tecniche o sociotecniche multidisciplinari e interdisciplinari adeguate e aggiornate relative all’intelligenza artificiale e agli impatti dell’intelligenza artificiale, o comunque pertinenti per l’efficace esecuzione del regolamento (UE) 2024/1689, comprese competenze nel campo dei settori di applicazione, dei diritti fondamentali e dell’uguaglianza, a seconda dei casi; b) l’indipendenza da qualsiasi fornitore di sistemi di IA o di modelli di IA per finalità generali, come stabilito all’articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1689; c) l’imparzialità e l’obiettività, come stabilito all’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1689; d) la capacità di svolgere attività in modo diligente, accurato e obiettivo. 4.   Nella selezione degli esperti la Commissione provvede affinché siano nominati quali esperti nel gruppo di esperti scientifici almeno uno, ma non più di tre cittadini di ciascuno Stato membro dell’Unione e di ciascun membro dell’Associazione europea di libero scambio facente parte dello Spazio economico europeo, purché vi siano candidati provenienti da tale paese che soddisfano i criteri stabiliti nell’invito e sia in tal modo possibile ottenere una copertura sufficientemente completa dei pertinenti settori di competenza. I cittadini degli Stati membri dell’Unione e dei membri dell’Associazione europea di libero scambio facenti parte dello Spazio economico europeo costituiscono almeno quattro quinti degli esperti del gruppo di esperti scientifici. 5.   Nella selezione degli esperti la Commissione garantisce, nella misura del possibile, l’equilibrio di genere. A tal fine, ogniqualvolta la selezione richieda una decisione tra due candidati ugualmente qualificati, la Commissione privilegia il genere sottorappresentato. 6.   Gli esperti che soddisfano i criteri stabiliti nell’invito, ma che non sono nominati nel gruppo di esperti scientifici, sono iscritti in un elenco di riserva di esperti disponibili («elenco di riserva»), valido per la durata del mandato del gruppo di esperti di cui all’.
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Criteri di selezione e composizione del gruppo di esperti scientifici (Art. 3 Regolamento (UE) 2025/454) — Testo vigente | Portale Normativo