Art. 13
Riservatezza
In vigore dal 7 mar 2025
Riservatezza
1. Gli esperti non divulgano le informazioni di carattere riservato da essi acquisite nell’ambito del loro lavoro in seno al gruppo di esperti scientifici o a seguito di altre attività disciplinate dal presente regolamento. A tal fine firmano una dichiarazione di riservatezza.
2. Gli esperti rispettano l’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3. Gli esperti rispettano le norme in materia di riservatezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate dell’Unione di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (3) e (UE, Euratom) 2015/444 (4) della Commissione.
4. Qualora gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non siano rispettati, la Commissione può adottare tutte le misure appropriate, compresa la destituzione dell’esperto dal gruppo di esperti scientifici.
Storico versioni
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