Art. 91
Domande di accesso ai dati sanitari e richieste di dati sanitari da paesi terzi
In vigore dal 11 feb 2025
Domande di accesso ai dati sanitari e richieste di dati sanitari da paesi terzi
1. Fatti salvi gli , le domande di accesso ai dati sanitari e le richieste di dati sanitari presentate da un richiedente di dati sanitari stabilito in un paese terzo sono considerate ammissibili dagli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari e dal servizio di accesso ai dati dell’Unione se il paese terzo interessato:
a)
è un partecipante autorizzato per il fatto di avere un punto di contatto nazionale per l’uso secondario coperto da un atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 5; oppure
b)
permette ai richiedenti di dati sanitari dell’Unione di accedere ai dati sanitari elettronici in tale paese terzo a condizioni che non sono più restrittive di quelle previste dal presente regolamento e pertanto tale accesso è disciplinato da un atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. La Commissione può stabilire, tramite atti di esecuzione, che un paese terzo soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. La Commissione rende pubblicamente disponibile l’elenco degli atti di esecuzione adottati a norma del presente paragrafo.
3. La Commissione monitora gli sviluppi nei paesi terzi e in seno alle organizzazioni internazionali che potrebbero incidere sull’applicazione degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 2 e prevede un riesame periodico dell’applicazione del presente articolo.
Se ritiene che un paese terzo non soddisfi più il requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che abroga l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativo al paese terzo che gode dell’accesso. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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