Art. 38

Scheda informativa che accompagna il sistema di cartelle cliniche elettroniche

In vigore dal 11 feb 2025
Scheda informativa che accompagna il sistema di cartelle cliniche elettroniche 1.   I sistemi di cartelle cliniche elettroniche sono accompagnati da una scheda informativa contenente informazioni concise, complete, corrette e chiare che siano pertinenti, accessibili e comprensibili per gli utenti professionali. 2.   La scheda informativa di cui al paragrafo 1 specifica: a) l’identità, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i dati di contatto del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato; b) il nome, la versione e la data di rilascio del sistema di cartelle cliniche elettroniche; c) la destinazione d’uso del sistema di cartelle cliniche elettroniche; d) le categorie di dati sanitari elettronici che il sistema di cartelle cliniche elettroniche è stato progettato per trattare; e) le norme, i formati e le specifiche supportati dal sistema di cartelle cliniche elettroniche e le relative versioni. 3.   In alternativa alla trasmissione della scheda informativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo con il sistema di cartelle cliniche elettroniche, i fabbricanti possono inserire le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nella banca dati UE per la registrazione dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche e le applicazioni per il benessere di cui all’.
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