Art. 38
Scheda informativa che accompagna il sistema di cartelle cliniche elettroniche
In vigore dal 11 feb 2025
Scheda informativa che accompagna il sistema di cartelle cliniche elettroniche
1. I sistemi di cartelle cliniche elettroniche sono accompagnati da una scheda informativa contenente informazioni concise, complete, corrette e chiare che siano pertinenti, accessibili e comprensibili per gli utenti professionali.
2. La scheda informativa di cui al paragrafo 1 specifica:
a)
l’identità, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i dati di contatto del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato;
b)
il nome, la versione e la data di rilascio del sistema di cartelle cliniche elettroniche;
c)
la destinazione d’uso del sistema di cartelle cliniche elettroniche;
d)
le categorie di dati sanitari elettronici che il sistema di cartelle cliniche elettroniche è stato progettato per trattare;
e)
le norme, i formati e le specifiche supportati dal sistema di cartelle cliniche elettroniche e le relative versioni.
3. In alternativa alla trasmissione della scheda informativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo con il sistema di cartelle cliniche elettroniche, i fabbricanti possono inserire le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nella banca dati UE per la registrazione dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche e le applicazioni per il benessere di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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