Art. 34

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti di un sistema di cartelle cliniche elettroniche si applicano ad altri soggetti o individui

In vigore dal 11 feb 2025
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti di un sistema di cartelle cliniche elettroniche si applicano ad altri soggetti o individui L’importatore, il distributore o l’utente è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi di cui all’ se: a) mette a disposizione sul mercato un sistema di cartelle cliniche elettroniche con il proprio nome o marchio; b) modifica un sistema di cartelle cliniche elettroniche già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità alle prescrizioni applicabili; o c) modifica un sistema di cartelle cliniche elettroniche in modo tale da comportare modifiche della destinazione d’uso dichiarata dal fabbricante.
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Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti di un sistema di cartelle cliniche elettroniche si applicano ad altri soggetti o individui (Art. 34 Regolamento (UE) 2025/327) — Testo vigente | Portale Normativo