Art. 21

Rombo chiodato

In vigore dal 30 gen 2025
Rombo chiodato 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero. 2.   Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell’Unione situate nel Mar Nero, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato IX. 3.   Gli del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all’, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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