Art. 15
Nasello e gambero rosa mediterraneo
In vigore dal 30 gen 2025
Nasello e gambero rosa mediterraneo
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius) e del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nel Canale di Sicilia.
2. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock demersali rientranti nell’ambito di applicazione del presente articolo, è limitata come stabilito nell’allegato VI.
3. Lo sforzo di pesca massimo consentito per il nasello (espresso in numero di giorni di pesca) per i pescherecci con reti a strascico a divergenti (OTB) adibiti alla pesca del nasello è stabilito nell’allegato VI.
4. Il livello massimo delle catture di gambero rosa mediterraneo non supera i livelli stabiliti nell’allegato VI.
5. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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