Art. 17

Trasmissione dei dati

In vigore dal 30 gen 2025
Trasmissione dei dati Quando, conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock catturati, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock indicati nell’allegato VI del presente regolamento.
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Trasmissione dei dati (Art. 17 Regolamento (UE) 2025/219) — Testo vigente | Portale Normativo