Art. 18

Gamberi di profondità

In vigore dal 30 gen 2025
Gamberi di profondità 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio e nel Mare di Levante. 2.   La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare gli stock demersali nell’ambito di applicazione del presente articolo, è stabilita nell’allegato VII. 3.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli stabiliti nell’allegato VII.
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Gamberi di profondità (Art. 18 Regolamento (UE) 2025/219) — Testo vigente | Portale Normativo