Art. 3

Zone di pesca

In vigore dal 30 gen 2025
Zone di pesca Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone di pesca: a) «sottozone geografiche della CGPM» (GSA della CGPM): le zone che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); b) «Mar Mediterraneo»: le acque situate nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124; c) «Mar Mediterraneo occidentale»: le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124; d) «Mare Adriatico»: le acque situate nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124; e) «Canale di Sicilia»: le acque situate nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124; f) «Mar Ionio»: le acque situate nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124; g) «Mare di Levante»: le acque situate nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124; h) «Mare di Alborán»: le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124; i) «Mar Nero»: le acque situate nella sottozona geografica 29 della CGPM che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.
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Zone di pesca (Art. 3 Regolamento (UE) 2025/219) — Testo vigente | Portale Normativo