Art. 5
Corallo rosso
In vigore dal 30 gen 2025
Corallo rosso
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum) nel Mar Mediterraneo.
2. Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell’Unione e nell’ambito di attività di raccolta dell’Unione non superano i livelli fissati nell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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