Art. 5

Corallo rosso

In vigore dal 30 gen 2025
Corallo rosso 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum) nel Mar Mediterraneo. 2.   Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell’Unione e nell’ambito di attività di raccolta dell’Unione non superano i livelli fissati nell’allegato II.
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Corallo rosso (Art. 5 Regolamento (UE) 2025/219) — Testo vigente | Portale Normativo