Art. 23

Periodo di chiusura per il rombo chiodato

In vigore dal 30 gen 2025
Periodo di chiusura per il rombo chiodato Ai pescherecci dell’Unione è vietato svolgere qualsiasi attività di pesca di rombo chiodato, compresi il trasbordo, la detenzione a bordo, lo sbarco e la prima vendita, nelle acque dell’Unione situate nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno.
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