Art. 12
Stock di piccoli pelagici
In vigore dal 30 gen 2025
Stock di piccoli pelagici
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura di sardina (Sardina pilchardus) e acciuga (Engraulis encrasicolus) nel Mare Adriatico.
2. Il livello massimo delle catture di sardina e acciuga non supera i livelli stabiliti nell’allegato V.
3. La capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e GT, di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici, è limitata come stabilito nell’allegato V.
4. Gli del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all’, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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