Art. 12 · Stock di piccoli pelagici

Art. 12

Stock di piccoli pelagici

In vigore dal 30 gen 2025
Stock di piccoli pelagici 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura di sardina (Sardina pilchardus) e acciuga (Engraulis encrasicolus) nel Mare Adriatico. 2.   Il livello massimo delle catture di sardina e acciuga non supera i livelli stabiliti nell’allegato V. 3.   La capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e GT, di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici, è limitata come stabilito nell’allegato V. 4.   Gli del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all’, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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