Art. 9

Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

In vigore dal 30 gen 2025
Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e 1.   Per il periodo di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento le limitazioni dello sforzo di pesca per la sogliola (Solea solea) nella divisione CIEM 7e sono definite nell’allegato II. 2.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione mediante il quale assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell’allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato in cui tale Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera e avente a bordo attrezzi regolamentati a trovarsi nella divisione CIEM 7e. La Commissione adotta tale atto di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. 3.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione mediante il quale assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all’allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2025 e il 31 gennaio 2026 durante i quali un peschereccio può essere presente nella divisione CIEM 7e, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all’allegato II, punto 8.1. Essa effettua tale assegnazione sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro in questione conformemente all’allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
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Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e (Art. 9 Regolamento (UE) 2025/202) — Testo vigente | Portale Normativo