Art. 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

In vigore dal 30 gen 2025
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie 1.   Le catture che non sono soggette all’obbligo di sbarco di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono tenute a bordo o sbarcate unicamente se: a) sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente e tale contingente non è ancora esaurito; o b) sono parte di un contingente dell’Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e che non è ancora esaurito. 2.   Ai fini della deroga all’obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui allo stesso articolo sono indicati nell’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:202:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo