Art. 11
Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b
In vigore dal 30 gen 2025
Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b
1. Nel determinare le rispettive possibilità di pesca per le attività di pesca commerciale, la Spagna e la Francia garantiscono congiuntamente che la somma degli sbarchi della pesca commerciale e dei prelievi della pesca ricreativa della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b non superi le 2 631 tonnellate. Il regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica a tali possibilità di pesca.
2. Entro il 15 marzo la Spagna e la Francia informano la Commissione in merito alle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e alla conformità di tali possibilità di pesca a tale paragrafo.
3. Le catture effettuate nell’ambito della pesca commerciale nel quadro delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 sono comunicate dalla Spagna (BSS/8ABSPA) e dalla Francia (BSS/8ABFRA).
4. Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b:
a)
può essere catturato e detenuto al massimo un esemplare di spigola per pescatore al giorno;
b)
le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.
5. Il paragrafo 4 si applica fatte salve misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.
Storico versioni
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