Art. 63
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 30 gen 2025
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Tuttavia:
a)
l’, paragrafo 1, si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi l’allegato VII, parte A, di tale regolamento per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1;
b)
l’, paragrafi da 1 a 7, si applica dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026;
c)
l’, paragrafo 8, si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2026;
d)
gli si applicano dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino alla data in cui diventano applicabili atti delegati, adottati conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichino gli allegati VI e VII di tale regolamento per quanto riguarda le misure tecniche per il Mar Celtico, il Mare d’Irlanda e le acque ad ovest della Scozia e le misure tecniche per l’occhialone nelle sottozone CIEM da 6, 7 a 8;
e)
l’ si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026;
f)
l’ si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2026;
g)
l’ si applica dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un regolamento delegato della Commissione che modifichi il regolamento (UE) 2019/833 per quanto riguarda le misure di ricostituzione per il merluzzo bianco nelle divisioni NAFO 2J3KL;
h)
l’ si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all’, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2024/2594 del Parlamento europeo e del Consiglio (48), che modifichi l’allegato IV di tale regolamento per quanto riguarda le misure tecniche per lo scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti;
i)
l’ e l’allegato VII si applicano dal 1° dicembre 2024 al 30 novembre 2025;
j)
l’, paragrafo 1, lettera a), si applica dal 1° gennaio 2025 al 19 gennaio 2026;
k)
la sezione 13 cessa di applicarsi alla data in cui diventa applicabile un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisca le misure corrispondenti;
l)
gli allegati da IA a IJ e IL si applicano anche nel 2026, ove specificato in tali allegati;
m)
l’allegato IA, parte B, tabelle da 116 a 118, note 1 in calce, si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardante una deroga all’obbligo di sbarco per lo spinarolo;
n)
l’allegato IK si applica dal 1° dicembre 2024 al 30 novembre 2025, ove specificato in tale allegato;
o)
gli allegati IM e XI si applicano dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026;
p)
l’allegato II si applica dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2026;
q)
i limiti di cattura e di sforzo fissati dal presente regolamento per il 2025 e, ove in esso specificato, anche per il 2026 continuano ad applicarsi nel 2026 e, se del caso, nel 2027, esclusivamente ai fini seguenti:
i)
scambi realizzati ai sensi dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
ii)
detrazioni e riassegnazioni effettuate ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009;
iii)
quantitativi riportati ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e
iv)
detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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