Art. 16
Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord
In vigore dal 30 gen 2025
Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord
1. Le zone chiuse alle attività di pesca, esclusa la pesca con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell’allegato IV.
2. Ai pescherecci che pescano con reti a strascico e sciabiche aventi una dimensione di maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a e con palangari (37) è vietata la pesca nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30’ 00’ N e a sud della latitudine 61° 30’ 00’ N e nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00’ 00’ N e a est della longitudine 5° 00’ 00’ E.
3. In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone ivi indicate purché soddisfino almeno uno dei criteri seguenti:
a)
le loro catture di merluzzo bianco non rappresentino più del 5 % delle loro catture totali per bordata di pesca; si presume che i pescherecci la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non abbia superato il 5 % delle loro catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio, a condizione che essi continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;
b)
sia utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre le catture di merluzzo bianco di almeno il 30 % rispetto alle catture effettuate da pescherecci che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell’allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP e, in caso di valutazione negativa, gli attrezzi interessati non sono più considerati validi ai fini dell’utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
c)
per i pescherecci che pescano con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano utilizzati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:
i)
pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;
ii)
lima dei piombi rialzata (0,6 m);
iii)
pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;
d)
per i pescherecci che pescano con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), siano utilizzati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:
i)
griglia di selezione orizzontale avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci tondi;
ii)
pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;
iii)
griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci;
e)
i pescherecci siano soggetti a piani nazionali intesi a evitare le catture di merluzzo bianco allo scopo di mantenere il livello di tali catture, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe, in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici; tali piani sono valutati, non oltre due mesi dalla loro attuazione, dallo CSTEP nel caso degli Stati membri o dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti nel caso dei paesi terzi e sono ulteriormente rivisti, se ritenuto necessario, qualora tali valutazioni indichino che l’obiettivo del piano nazionale inteso a evitare le catture di merluzzo bianco non sarà raggiunto.
4. Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza dei pescherecci di cui al paragrafo 2 per garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.
5. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel rispetto dell’ del regolamento (UE) 2019/1241.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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