Art. 62
Disposizioni transitorie
In vigore dal 30 gen 2025
Disposizioni transitorie
Gli articoli da 9 a 13, da 15 a 21, 25, 26, 29, 40, 41, 46, 49, 51 e 59 del presente regolamento continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2026 fino all’entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2026.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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