Art. 62

Disposizioni transitorie

In vigore dal 30 gen 2025
Disposizioni transitorie Gli articoli da 9 a 13, da 15 a 21, 25, 26, 29, 40, 41, 46, 49, 51 e 59 del presente regolamento continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2026 fino all’entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2026.
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Disposizioni transitorie (Art. 62 Regolamento (UE) 2025/202) — Testo vigente | Portale Normativo