Art. 60

Modifica del regolamento (UE) 2024/257

In vigore dal 30 gen 2025
Modifica del regolamento (UE) 2024/257 Il regolamento (UE) 2024/257 è così modificato: 1) al capo III, dopo la sezione 1 è inserita la sezione seguente: «SEZIONE 1 BIS ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO Articolo 23 bis Misure di ricostituzione per il merluzzo bianco nelle divisioni NAFO 2J3KL I pescherecci adibiti alla cattura del merluzzo bianco nella parte delle divisioni NAFO 2J3KL che rientra nella zona di regolamentazione NAFO utilizzano attrezzi aventi le dimensioni di maglia minime seguenti: a) 130 mm, quando si utilizza una griglia di selezione quale definita all’ del regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); o b) 155 mm. (*1)  Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj).»." 2) all’, dopo la lettera d) è inserita la lettera seguente: «d bis) l’articolo 23 bis si applica dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (UE) 2019/833 concernente misure di ricostituzione per il merluzzo bianco nelle divisioni NAFO 2J3KL;» 3) nell’allegato IA, parte A, la tabella 2 è sostituita dalla seguente: «Tabella 2 Specie: Acciuga Zona: 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 Engraulis encrasicolus (ANE/9/3411) Spagna 5 919  (42)  (44)  (45) TAC analitico Portogallo 17 531  (42)  (44)  (45) Unione 23 450  (42)  (43)  (44)  (45) TAC 23 450  (42)  (43)  (44)  (45) (42)  Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025. (43)  Condizione speciale: di cui fino a 969 tonnellate possono essere prelevate nella zona delimitata dalle coordinate seguenti e dalla costa (ANE/*09AW): Punto Latitudine Longitudine 1 36°00’00’’N 5°36’00’’O 2 36°00’00’’N 11°00’00’’O 3 37°01’20"N 8°59’47’’O (44)  Condizione speciale: di cui i quantitativi seguenti, oltre al quantitativo di cui alla nota 2 e dopo aver utilizzato pienamente tale quantitativo, possono essere prelevati nella zona di cui alla nota 2 nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 settembre 2024 (ANE/*09AW2). Spagna 1 926 Portogallo 2 102 Unione 4 028 (45)  Nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 questo contingente può essere pescato solo nella parte della sottozona 9 a nord della linea che collega i punti seguenti (ANE/*09AW3): Punto Latitudine Longitudine 1 36°00’00’’N 11°00’00’’O 2 37°01’20"N 8°59’47’’O». 4) nell’allegato IC, la tabella 1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 1 Specie: Merluzzo bianco Zona: NAFO 2J3KL Gadus morhua (COD/N2J3KL) Bulgaria 0,001  (46)  (47) TAC analitico Germania 162,340  (46)  (47) Non si applica l’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Estonia 28,937  (46)  (47) Non si applica l’ del regolamento (CE) n. 847/96 Spagna 150,098  (46)  (47) Francia 23,363  (46)  (47) Lettonia 28,937  (46)  (47) Lituania 28,937  (46)  (47) Polonia 75,850  (46)  (47) Portogallo 234,372  (46)  (47) Romania 2,165  (46)  (47) Unione 735  (46)  (47) TAC 18 947 (46)  Questo contingente si applica dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2025. Può essere pescato soltanto dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. (47)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 00:00 UTC del 15 aprile 2025 e le ore 23:59 UTC del 30 giugno 2025. Durante tale periodo questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250  kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.».
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