Art. 58

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

In vigore dal 30 gen 2025
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie Le condizioni di cui all’ si applicano alle catture e alle catture accessorie dei pescherecci di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all’.
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Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie (Art. 58 Regolamento (UE) 2025/202) — Testo vigente | Portale Normativo