Art. 4
Scambio di informazioni in merito a richieste di valutazioni scientifiche congiunte selezionate
In vigore dal 24 gen 2025
Scambio di informazioni in merito a richieste di valutazioni scientifiche congiunte selezionate
1. Entro la fine di un periodo di richiesta la Commissione, che svolge le funzioni di segretariato del gruppo di coordinamento («segretariato HTA»), esegue le azioni seguenti:
a)
mette a disposizione del sottogruppo sulle consultazioni scientifiche congiunte del gruppo di coordinamento («sottogruppo JSC»), attraverso la piattaforma informatica HTA, le richieste di consultazioni scientifiche congiunte sui dispositivi medici e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro conformi alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, e indica per quali di tali richieste relative a dispositivi medici è stato chiesto che la consultazione di un gruppo di esperti sia svolta parallelamente;
b)
condivide con l’Agenzia europea per i medicinali l’elenco delle richieste di consultazioni scientifiche congiunte sui dispositivi medici per i quali lo sviluppatore di tecnologie sanitarie ha indicato che chiede che la consultazione di un gruppo di esperti sia svolta parallelamente.
2. Entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ciascun periodo di richiesta il segretariato HTA comunica all’Agenzia europea per i medicinali quali delle richieste di cui al paragrafo 1, lettera b), sono state selezionate per la consultazione scientifica congiunta e l’Agenzia europea per i medicinali comunica al segretariato HTA quali delle richieste di consultazione di un gruppo di esperti da svolgere parallelamente, conformemente al paragrafo 1, lettera b), sono state accettate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:117:oj#art-4