Art. 3
Presentazione di richieste di consultazioni scientifiche congiunte
In vigore dal 24 gen 2025
Presentazione di richieste di consultazioni scientifiche congiunte
1. In qualsiasi momento durante il periodo di richiesta pubblicato a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2282, uno sviluppatore di tecnologie sanitarie può presentare una richiesta di consultazione scientifica congiunta sul dispositivo medico o sul dispositivo medico-diagnostico in vitro attraverso la piattaforma informatica di cui all’articolo 30 del medesimo regolamento («piattaforma informatica HTA»).
La richiesta segue il modello stabilito dal gruppo di coordinamento a norma dell’articolo 21, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2282.
2. Nel presentare la richiesta di consultazione scientifica congiunta su un dispositivo medico lo sviluppatore di tecnologie sanitarie indica se chiede che la consultazione di un gruppo di esperti sia svolta parallelamente.
Storico versioni
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