Art. 11
Contributi di singoli esperti alle consultazioni scientifiche congiunte
In vigore dal 24 gen 2025
Contributi di singoli esperti alle consultazioni scientifiche congiunte
Entro 30 giorni dalla presentazione del pacchetto informativo modificato di cui all’, paragrafo 4, o, se la consultazione scientifica congiunta sui dispositivi medici è svolta parallelamente alla consultazione di un gruppo di esperti, entro 30 giorni dalla convalida della domanda di cui all’, paragrafo 6, lettera g), il sottogruppo JSC, tramite il segretariato HTA, condivide il pacchetto informativo con i singoli esperti selezionati conformemente all’ e dà loro la possibilità di fornire contributi alla consultazione scientifica congiunta.
Storico versioni
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