Art. 15

Condizioni di prova per le prove della massa

In vigore dal 13 gen 2025
Condizioni di prova per le prove della massa 1.   Nel caso dei veicoli a motore, la prova della massa consiste nel determinare la massa effettiva corretta del veicolo pesando un veicolo di prova e applicando le correzioni di cui all’allegato III, sezione 2, punto (4), del regolamento (UE) 2017/2400 o, nel caso di un rimorchio, nel determinare la massa corretta in ordine di marcia del rimorchio pesando un veicolo di prova e applicando le correzioni di cui all’allegato III, sezione 3, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362. 2.   L’autorità di rilascio dell’omologazione si assicura che lo strumento per pesare sia conforme ai requisiti stabiliti nella direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). 3.   È necessario rimuovere le eventuali parti aggiuntive che non sono prese in considerazione ai fini delle correzioni di cui al paragrafo 1 o sottrarre la loro massa dalla massa determinata conformemente al paragrafo 1. 4.   Se non è installato tutto l’equipaggiamento standard, la massa corrispondente degli elementi costruttivi di cui all’allegato III, punto 4.2, del regolamento (UE) 2017/2400 mancanti deve essere aggiunta come descritto al punto 4.3 di tale allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:35:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Condizioni di prova per le prove della massa (Art. 15 Regolamento (UE) 2025/35) — Testo vigente | Portale Normativo