Art. 15
Condizioni di prova per le prove della massa
In vigore dal 13 gen 2025
Condizioni di prova per le prove della massa
1. Nel caso dei veicoli a motore, la prova della massa consiste nel determinare la massa effettiva corretta del veicolo pesando un veicolo di prova e applicando le correzioni di cui all’allegato III, sezione 2, punto (4), del regolamento (UE) 2017/2400 o, nel caso di un rimorchio, nel determinare la massa corretta in ordine di marcia del rimorchio pesando un veicolo di prova e applicando le correzioni di cui all’allegato III, sezione 3, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362.
2. L’autorità di rilascio dell’omologazione si assicura che lo strumento per pesare sia conforme ai requisiti stabiliti nella direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
3. È necessario rimuovere le eventuali parti aggiuntive che non sono prese in considerazione ai fini delle correzioni di cui al paragrafo 1 o sottrarre la loro massa dalla massa determinata conformemente al paragrafo 1.
4. Se non è installato tutto l’equipaggiamento standard, la massa corrispondente degli elementi costruttivi di cui all’allegato III, punto 4.2, del regolamento (UE) 2017/2400 mancanti deve essere aggiunta come descritto al punto 4.3 di tale allegato.
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