Art. 16
Risultati della prova della massa di un singolo veicolo di prova
In vigore dal 13 gen 2025
Risultati della prova della massa di un singolo veicolo di prova
1. Per ciascun singolo veicolo di prova sottoposto a prova della massa, l’autorità di rilascio dell’omologazione determina il risultato della prova della massa (massratio) come il rapporto tra la massa effettiva corretta del veicolo (massin-service verification), determinata in conformità dell’ del presente regolamento, e la massa effettiva corretta di tale veicolo (massdeclared) registrata alla voce 1.1.8 del file di informazioni per il cliente in conformità dell’allegato IV, sezione 3, parte II, del regolamento (UE) 2017/2400.
2. Nel caso dei rimorchi, per ciascun singolo veicolo sottoposto a prova della massa, l’autorità di rilascio dell’omologazione determina il risultato della prova della massa (massratio) come il rapporto tra la massa corretta in ordine di marcia del rimorchio (massin-service verification), determinata in conformità dell’ del presente regolamento, e la massa corretta in ordine di marcia di tale rimorchio (massdeclared) registrata alla voce 1.1.10 del file di informazioni per il cliente in conformità dell’allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362.
Storico versioni
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