Art. 14
Valutazione statistica dei risultati delle prove del coefficiente di resistenza al rotolamento degli pneumatici e calcolo dell’entità dello scostamento
In vigore dal 13 gen 2025
Valutazione statistica dei risultati delle prove del coefficiente di resistenza al rotolamento degli pneumatici e calcolo dell’entità dello scostamento
1. L’autorità di rilascio dell’omologazione valuta i risultati delle prove RRC dei singoli pneumatici di prova ottenuti conformemente all’ per stabilire se vi sia o meno uno scostamento dei valori delle emissioni di CO2 della famiglia di pneumatici ISV sottoposta a prova, usando il metodo descritto nell’allegato II.
2. Se la famiglia di pneumatici ISV non supera la valutazione statistica di cui all’allegato II, l’autorità di rilascio dell’omologazione determina l’entità dello scostamento del coefficiente di resistenza al rotolamento degli pneumatici come valore medio di RRCratio (averageratio) quale definito nell’allegato II per i risultati della prova RRC degli pneumatici.
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