Art. 12

Condizioni di prova per le prove RRC degli pneumatici

In vigore dal 13 gen 2025
Condizioni di prova per le prove RRC degli pneumatici 1.   Il valore RRC degli pneumatici è determinato conformemente alla procedura di misurazione del coefficiente di resistenza al rotolamento degli pneumatici di cui all’allegato X, punto 3.2, del regolamento (UE) 2017/2400, nella versione in vigore al momento della certificazione degli pneumatici di prova. 2.   L’autorità di rilascio dell’omologazione si assicura che gli pneumatici siano sottoposti a prova in un laboratorio di riferimento o in un laboratorio candidato ai sensi dell’allegato V, sezione 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) 2020/740.
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