Art. 12 · Condizioni di prova per le prove RRC degli pneumatici

Art. 12

Condizioni di prova per le prove RRC degli pneumatici

In vigore dal 13 gen 2025
Condizioni di prova per le prove RRC degli pneumatici 1.   Il valore RRC degli pneumatici è determinato conformemente alla procedura di misurazione del coefficiente di resistenza al rotolamento degli pneumatici di cui all’allegato X, punto 3.2, del regolamento (UE) 2017/2400, nella versione in vigore al momento della certificazione degli pneumatici di prova. 2.   L’autorità di rilascio dell’omologazione si assicura che gli pneumatici siano sottoposti a prova in un laboratorio di riferimento o in un laboratorio candidato ai sensi dell’allegato V, sezione 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) 2020/740.
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